Accidenti alle accise

Le accise sulla bolletta luce: cosa sono, quanto costano, agevolazioni ed esenzioni per utenti casa e azienda.

Se ti è capitato di cercare di decifrare la bolletta della luce, sicuramente ti sei reso conto che il costo dell’energia elettrica è solo una parte dei costi complessivi. Circa la metà, di solito. E tutto il resto? Be’, forse alcune di quelle voci le riconosci, ma che diavolo è quella voce tutt’altro che trascurabile… l’accisa, anche detta IEC?

E soprattutto, lo sapevi che forse non la devi pagare (ma naturalmente nessuno te lo dice)?

Cos’è l’accisa o IEC (Imposta Erariale di Consumo)

L’accisa è (cosa che siamo sicuri non ti soprenderà) una tassa. Per la precisione si tratta di un’imposta indiretta sui consumi elettrici. Ovvero, paghi una tassa su ciò che consumi. A gestire l’IEC è l’Agenzia delle Dogane, e a incassarla è lo Stato. L’accisa è regolata dal Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504 (Testo Unico delle Accise, ovvero “T.U.A.”).

Tra accisa e IVA — l’altra imposta che trovi in bolletta — se i tuoi consumi rientrano più o meno nella media italiana, potresti trovare circa un 13% di tasse sui tuoi costi elettrici mensili. Ma a differenza dell’IVA, che sicuramente ti è più familiare, il costo dell’accisa non dipende dal valore economico della tua fornitura: si basa invece sui kWh effettivi che consumi. Questo significa, in pratica, che l’accisa è indipendente dal fornitore e dall’offerta che hai scelto. Anche con un’offerta migliore, pagherai lo stesso, esclusivamente in base ai tuoi consumi

Quanto costa l’accisa?

Il costo effettivo per kWh dipende dall’uso domestico o industriale.

Per quanto riguarda l’uso domestico (civile), è attualmente pari a 0,0227 €/kWh (poco più di due centesimi di euro). Poco? Be’, calcola che una famiglia italiana “media” di quattro persone consuma tra i 2.700 e i 5.200 kWh all’anno. Se fai un rapido conto, il risultato è all’incirca tra i 60 e i 120 € all’anno. Fortunatamente è prevista un’agevolazione per chi consuma poco, a patto che si tratti di una prima casa:

  • le utenze con potenza impegnata fino a 1,5kW non pagano nulla sotto i 150 kWh di consumo al mese – ovvero 1.800 kWh/anno: se sei tra questi clienti, non troverai l’accisa in bolletta;
  • le utenze con potenza impegnata tra 1,5kW e 3kW, e con consumi mensili entro 220 kWh (2640 kWh/anno, un consumo abbastanza normale per una famiglia non numerosa), non pagano nulla sui primi 150 kWh, mentre pagano normalmente tutto il resto.

Ma che succede se consumi 151kWh (o 221kWh). Be’, se fai un giro in Internet cercando la risposta, ti possiamo promettere un bel mal di testa, visto che troverai frasi incomprensibili (e copia-incollate da un sito all’altro) che non ti dicono nulla, se non che i kWh esenti vengono “gradualmente ridotti”: e che significa?

bolletta luce, esenzioni e agevolazioni
Calcolare le accise sulla bolletta della luce ti fa venire il mal di testa? (Foto di Steve Buissinne da Pixabay)

Per fortuna l’Agenzia delle Dogane ci viene in aiuto… e in realtà il criterio è piuttosto semplice: se hai un contatore da 3 kW e consumi 230 kWh, quei dieci kWh oltre la soglia (220 kWh) vengono sottratti alla fascia esente (i primi 150 kWh): questo significa che non pagherai l’accisa su 140 kWh, e sul resto sì. Facile, no?

Si tratta di un’esenzione automatica: non devi fare nulla per richiederla. Ma tienine conto prima di chiedere un aumento di potenza dai tuoi 3 kW (o fare un nuovo allacciamento per prima casa). Perché, come avrai capito, perdi automaticamente l’esenzione anche se dovessi consumare poco.

Le accise per le imprese

Se il contatore non è quello di casa, ma quello della tua azienda, allora il costo per kWh è minore: 0,0125 €/kWh fino a 200.000 kWh mensile. 0,0075 tra 200.000 e 1.200.000 kWh mensile. Oltre questa soglia è previsto un forfait di 4.820 € sullo scaglione sui consumi oltre i primi 200.000 kWh mensili (che costano sempre 0,0125). Ti è andata insieme la vista? Un po’. Ma risulta senz’altro evidente che, per un’azienda, si tratta di costi sostanziali. Soprattutto se pensi che l’IVA (pari al 22% per le aziende), è calcolata sul costo complessivo della fornitura – accisa inclusa (ebbene sì, una tassa sulla tassa — argomento scottante che ha causato frequenti ricorsi e dibattiti parlamentari, ma purtroppo ammessa dalla direttiva 2006/112/UE del 28 nov 2006 art. 78, lettera a). Ma non ci si può fare niente, giusto? È una tassa…

A meno che tu la stia pagando, quando potresti non farlo…

Agevolazioni ed esenzioni sull’accisa per le imprese

Esistono diverse categorie di soggetti che hanno diritto ad agevolazioni sulle accise in bolletta.

Questi sgravi non coincidono con quelli relativi all’IVA (di cui parleremo un’altra volta). Sarebbe troppo facile. Quindi se hai già visto che non ti spetta l’esenzione IVA, non è detto che non ti spetti quella sull’accisa. O viceversa.

Secondo il TUA, non è assoggettata all’accisa l’energia elettrica usata da imprese:

  • che impiegano l’energia per processi mineralogici (tabella Ateco: sottosezione DI26)
  • che si occupano di riduzione chimica in processi elettrolitici o metallurgici (tabella Ateco: sottosezione DJ27)
  • i cui prodotti hanno un costo di produzione sul quale l’energia incide oltre il 50%

Altre categorie sono tecnicamente soggette alle accise, ma godono di esenzione. Si tratta di energia elettrica usata per:

  • l’impianto e l’esercizio di linee ferroviarie per il trasporto di merci o di passeggeri
  • l’impianto e l’esercizio di linee di trasporto urbano e interurbano
  • produrre elettricità, o mantenere la capacità di produrre elettricità

A parte altri casi minori — per esempio l’autoproduzione a bordo di navi o aerei — ci sembra degno di nota che anche aziende che hanno necessità di testare macchinari possono richiedere l’agevolazione all’Agenzia delle Dogane, esclusivamente per il periodo di test.

(Esistono altri casi di agevolazioni ed esenzioni che però riguardano organizzazioni ed enti come consolati, organizzazioni internazionali, NATO, Forze Armate e così via, ma loro probabilmente lo sanno già!)

Le accise e gli impianti rinnovabili

Buone notizie: sono previste agevolazioni sull’accisa anche per l’energia elettrica prodotta da impianti azionati da fonti rinnovabili, dei quali su e! siamo grandi tifosi:

  • con potenza inferiore a 20 kW, l’energia prodotta non è soggetta ad accisa;
  • con potenza disponibile superiore a 20 kW, si è soggetti, ma l’esenzione scatta se ci troviamo in un contesto di auto-produzione, che avviene in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Queste sono solo informazioni di massima, naturalmente: per tutti i dettagli, vedi la normativa.

Come richiedere le agevolazioni sull’energia elettrica

La procedura per richiedere le agevolazioni è abbastanza semplice e rapida, ma essendo una dichiarazione formale, prestata sotto propria responsabilità, è importante seguire le procedure corrette. Queste dipendono esclusivamente dal tuo attuale fornitore, e variano dall’uno all’altro. Molto probabilmente il tuo fornitore mette a disposizione un modulo dedicato, che dovrai compilare e inviare per raccomandata A.R. indicando i tuoi dati, quelli della fornitura, allegando i tuoi documenti d’identità e il certificato di iscrizione alla camera di commercio della tua impresa.

Se pensi ti spetti un’agevolazione, ti conviene quindi contattare il tuo fornitore, e ti saprà dire come procedere.

Non è tutto: è anche possibile presentare istanza per il rimborso di accise non dovute nei 24 mesi precedenti presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Dogane. Questa è una procedura un po’ più complicata, ma può valere la pena informarsi con un consulente specializzato.

Quindi, abbiamo svelato il mistero delle accise! Le altre componenti della tua bolletta forse sono più familiari: spesa per la materia energia, costi di trasporto e gestione contatore, e oneri di sistema. Oltre all’IVA. Ciò non toglie che parleremo anche di questi aspetti. Forse ci sono cose che non sai. Seguici su e! e le scoprirai presto…

Caro lettore: come avrai senz'altro capito, questo è un articolo di carattere divulgativo, e in quanto tale semplifica la materia trattata e potrebbe contenere inesattezze. Non sostituisce in alcun modo una consulenza commerciale o legale, e vuole soltanto fornire indicazioni di massima e spunti sull'argomento.
L'articolo è aggiornato all'1/08/2019.   

2 Commenti. Nuovo commento

Chiaro fino ad un certo punto. Ma perché, in caso di consumo eccedente per un periodo mensile o inframensile l’accisa relativa viene ripartita in più parti (2 o 3) ?

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