Ecobonus 2019: sconto immediato in fattura

Aggiornamento del 16 dicembre 2019: il Senato ha approvato l'abrogazione del discusso art.10 del Decreto Crescita, di cui si parla in questo articolo, di fatto annullando la possibilità di applicare lo sconto immediato in fattura per Ecobonus e fotovoltaico.
Il meccanismo era ritenuto troppo penalizzante per le piccole e medie imprese, che non avrebbero potuto reggere la concorrenza dei grandi gruppi.

Hai dei lavori da fare in casa – o appena fatti – che migliorano l’efficienza energetica dell’immobile?

O forse li hai rimandati perché troppo costosi?

Sai già cos’è l’Ecobonus 2019, ma tanto hai un reddito basso e quindi pensi di non poter godere della detrazione?

Non hai voglia di aspettare dieci anni per riottenere finalmente il credito che ti spetta?

Be’, in tutti questi casi, aguzza bene le orecchie (digitali), perché un po’ di cosette ultimamente sono cambiate…

Rendi la tua casa green risparmiando: scopri tutto sull’Ecobonus 2019
(Imaggine di laurence-ledanois da Pixabay)

Che cos’è l’Ecobonus 2019

Si tratta di una detrazione IRPEF sui lavori in casa che migliorano l’efficienza energetica di un immobile già esistente, prorogata con la Legge di Bilancio 2019. Questa agevolazione prevede varie aliquote, dal 50 al 75% (fino all’85% in zone colpite dai terremoti con il cosiddetto “Sismabonus”).

Lo scopo dell’iniziativa è chiaro: rendere più accessibili tecnologie che consentono di evitare sprechi e ridurre l’impatto ambientale, favorendo la riqualificazione di strutture vecchie (cosa che in Italia appare più che ragionevole) rispetto alle nuove edificazioni. Allo stesso tempo, Ecobonus vuole supportare l’occupazione nel settore dell’efficienza energetica.

Questo “sconto fiscale” non è una novità, e normalmente viene accreditato al contribuente nei 10 anni successivi ai lavori. Un periodo decisamente lungo: niente male per chi lo vede come un investimento, ma di scarso aiuto per chi necessita di un contributo concreto per potersi permettere lavori di questo tipo. Adesso c’è però un’importante novità: la possibilità – ammesso che il fornitore sia d’accordo – di “trasformare” questo credito in uno sconto immediato in fattura.

Sì, hai letto bene: con il tanto discusso Decreto Crescita, puoi per esempio spendere un terzo del normale sul cappotto per la tua casa. Non ci sono trucchi, solo alcuni noiosi adempimenti burocratici da seguire alla lettera – vedi i dettagli di seguito. Ma prima:

Quali sono i lavori che rientrano nell’Ecobonus 2019:

Come ENEA (Agenzia Nazionale Efficienza Energetica) spiega sul proprio sito, a godere dell’Ecobonus sono i lavori che soddisfano specifici requisiti oggettivi di efficienza energetica e che riguardano:

  • Serramenti e infissi
  • Caldaie a condensazione
  • Collettori solari
  • Pompe di calore e sistemi geotermici a bassa entalpia
  • Coibentazione strutture
  • Riqualificazione globale
  • Caldaie a biomassa
  • Schermature solari
  • Building automation
  • Sistemi ibridi
  • Microcogeneratori

Hai notato subito che mancano gli impianti fotovoltaici, vero?

Non temere: anche per quelli vale il 50% di detrazione, solo che non rientrano nell’Ecobonus ma nel “bonus ristrutturazioni”, sostanzialmente la sua agevolazione gemella — tanto che in Rete e sulla carta stampata si legge spesso, erroneamente, che il fotovoltaico beneficia nell’Ecobonus: non è così. E anche se le dinamiche dei due incentivi sono del tutto analoghe, è molto importante saperlo quando si vanno a fare i famosi “bonifici parlanti” e le comunicazioni agli enti appropriati per richiedere le detrazioni. Dedicheremo un articolo a tutte le novità sul fotovoltaico molto presto. Ma una cosa per volta: per ora, ci occupiamo di tutto ciò che rientra nell’Ecobonus propriamente detto.

Come avrai visto, si possono raccogliere sommariamente i lavori che rientrano nell’Ecobonus in queste tre categorie:

  • Miglioramento termico tramite interventi edilizi
  • Installazione di impianti di riscaldamento energeticamente efficienti
  • Domotica

Ma quali di questi interventi godono del 50%, e quali delle altre aliquote di detrazione?

Andiamo un po’ a vedere…

Le aliquote dell’Ecobonus 2019

Detrazione del 50%

  • Finestre e infissi isolanti
  • Caldaie a biomassa
  • Schermature solari
  • Caldaie a condensazione in classe A (regolamento UE n.18/2013)

Note. Le caldaie a biomassa sono stufe a pellet e simili (più dettagli in futuri articoli!). Mentre con il misterioso “schermature solari” s’intendono invece tende, persiane, veneziane, verande e anche zanzariere e così via. Forse non immaginavi che anch’esse possono rientrare nell’Ecobonus?

Detrazione del 65%

  • Caldaie a condensazione in classe A combinate a sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII (Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02)
  • Coibentazione di pareti perimetrali (o che danno su vani non riscaldati), pavimenti e tetti
  • Collettori solari
  • Pompe di calore, scalda-acqua a pompa di calore, e sistemi geotermici a bassa entalpia
  • Microcogeneratori
  • Generatori ibridi

Note. I collettori solari sono i pannelli solari per l’acqua calda. I generatori ibridi sono combinazioni di pompa di calore e caldaia a condensazione, così concepiti dal produttore, e usciti dalla fabbrica in quanto tali. Significa che anche se sei un tipo ingegnoso, non puoi integrare una normale caldaia a condensazione a una pompa di calore. O meglio, puoi: ma non puoi richiedere l’Ecobonus per il tuo meraviglioso marchingegno.

E se ti stai chiedendo cosa diavolo sono i microcogeneratori, si tratta di particolari gruppi elettrogeni che recuperano il calore prodotto per fornire energia termica. Sono macchine altamente efficienti, ma poco usate a livello domestico, visto che la richiesta di calore non è una costante e lo scambio sul posto (per la natura dell’energia termica) non è fattibile come per l’energia elettrica. Quindi, andrebbe in gran parte sprecata, venendo meno il punto di forza di questa soluzione.

Detrazione del 70 e 75%

  • Riqualificazione energetica delle parti comuni di condomini. Si accede al bonus se l’intervento riguarda almeno il 25% delle superfici. Il bonus sale al 75% se l’intervento raggiunge gli obiettivi di “qualità media” descritti alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26/06/2015.

Detrazione dell’80 e 85% (Sismabonus)

  • Valido per gli interventi condominiali di cui sopra, ma in zone sismiche 1, 2, 3, che consentano di passare alla classe di rischio inferiore. Se si viene “promossi” di due classi, la detrazione sale ben all’85%.

Massimi detraibili

Oltre alle aliquote, cambia anche la cifra massima che si può detrarre su questi lavori.

Si va da 30.000 € per gli impianti di riscaldamento (caldaie, pompe di calore, impianti geotermici a bassa entalpia); passando da 60.000 € per gli interventi di coibentazione e i collettori solari per l’acqua calda; per arrivare ai ben 100.000 € disponibili per gli interventi di riqualificazione globale.

Nel caso di condomini, abbiamo a disposizione fino a 40.000 € per unità immobiliare, che passa a 136.000 € per unità con il Sismabonus nel caso di detrazione all’85%.

La cessione del credito e lo sconto diretto in fattura

Ma veniamo al punto più “caldo”.

La cessione del credito è la possibilità per il contribuente di cedere il proprio credito fiscale ad altri soggetti – normalmente, l’impresa che ha svolto i lavori.

Un semplice esempio è il modo più svelto per capire in cosa consiste. Hai svolto dei lavori in casa per 10.000 €. Hai diritto a un credito fiscale di 5.000 € perché rientri nella fascia del 50%. Questo credito ti sarà scalato dalle tasse per i prossimi 10 anni (quindi paghi 500 euro di tasse in meno all’anno): oppure puoi chiedere all’impresa edile uno sconto in fattura di 5.000 euro, pagando quindi la metà.

Questa possibilità non è del tutto nuova: in effetti, fu inserita già nel 2013 per alcune casistiche, ma è stata oggetto nel corso degli anni di svariate revisioni, chiarimenti, e soprattutto di un massiccio ampliamento di applicabilità.

Fino al 2017, per esempio, riguardava condomini e soggetti incapienti. Nel 2018 si estese alle singole unità immobiliari dei condomini, ma si trattava ancora solo dell’ecobonus e non del bonus ristrutturazioni. È solo nel 2019, e negli ultimi mesi, che la cessione è andata a riguardare un po’ tutti i contribuenti che compiano interventi legati all’efficientamento energetico — quindi sì, anche l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Negli ultimi tempi, in effetti, in seguito all’attuazione dell’art.10 del Decreto Crescita, se ne fa un gran parlare sui giornali – e le piccole imprese non sono molto contente di questa novità – però in realtà la possibilità di un accordo privato tra le parti (cliente e fornitore) per uno sconto in cambio della cessione del credito era già prevista, come d’altra parte risulta chiaro in questa formale Risposta dell’Agenzia delle Entrate al quesito di un libero professionista.

(Sorprende, a dire il vero, la convinzione di molti che così non fosse. Altrimenti perché mai, ci chiediamo, il cliente avrebbe dovuto cedere il credito al fornitore? Per simpatia?)

Tuttavia, di certo le cose non erano chiare e c’era parecchia confusione sul tema. E di certo non era routine per i fornitori proporre un tale accordo ai clienti; né per i clienti andare a chiedere questo sconto al fornitore. In questo caso, semplicemente il fornitore avrebbe detto di no. Non gli conveniva. Meglio trovare altri clienti, meno “intraprendenti”.
Ora però le cose cambiano, perché con la razionalizzazione — e massiccia comunicazione mediatica — di cui è oggetto lo sconto, diventerà senza dubbio pratica comune applicarlo. E di conseguenza le imprese saranno, volenti o nolenti, quasi costrette ad adeguarsi, per la semplice ragione che i concorrenti (soprattutto le grosse aziende per cui una detrazione fiscale è ghiotta) lo fanno.

E comunque alcune novità ci sono. Con l’entrata in vigore del Decreto Crescita, Agenzia delle Entrate chiarisce senz’altro i meccanismi di questo sconto. E oltre a rendere tutto più esplicito, sono sveltiti i tempi di fruizione per quanto riguarda il fornitore. Restano invece, purtroppo, gli adempimenti burocratici, contrariamente a quanto annunciato dalla stampa in precedenza.

In ogni caso, una cosa è certa: d’ora in poi sarà (abbastanza) normale “barattare” il proprio credito d’imposta con uno sconto immediato in fattura (è così che lo chiama persino Agenzia delle Entrate, accanto ovviamente alle consuete, convolute terminologie legalesi), previo l’accordo del fornitore. Anche su questo punto Agenzia delle Entrate è infatti esplicita: non si può “costringere” l’impresa ad applicare questo sconto.

Da parte sua, il fornitore potrà ora godere del credito fiscale a partire già dal mese successivo, “spalmandolo” in cinque soluzioni annuali. Inoltre, il credito può essere ceduto un’altra volta (una sola), a un fornitore dell’impresa – anche “indiretto”, qualunque cosa ciò significhi (arriverà di certo un chiarimento di Agenzia dell’Entrate su questa vaga terminologia, così capiremo se si tratta del bar dove il muratore va a bere il caffè durante il lavoro…).

Non è possibile, di contro, cedere il credito a istituti finanziari, a meno che non si sia soggetti incapienti — ovvero che rientrano nella “no tax zone”.

Controlli e sanzioni

Un’altra cosa su cui Agenzia delle Entrate è decisamente chiara: ci saranno accertamenti e sanzioni. A queste va incontro chi dovesse essere responsabile di irregolarità rispetto all’integrazione dei “requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni” — ovvero i lavori non sono stati fatti rispettando le normative e gli standard richiesti per accedere a Ecobonus — o comunque di indebita fruizione del credito d’imposta.

In questi casi, l’intero credito verrà riaddebitato al beneficiario, maggiorato di interessi e sanzioni. D’altra parte, visti i volumi economici in gioco e le solite squallide “furberie” del Belpaese, ci sembra necessario che così sia.

Ecco perché bisogna fare le cose per bene, senza improvvisare!

Chi può chiederlo

Forse stai pensando: “Eh, tutto bello, peccato che non sono proprietario della mia casa, altrimenti lo farei subito…”. Ma ti sbagli: secondo la normativa, infatti, chiunque sia titolare di un “diritto reale” su un immobile può chiedere l’Ecobonus 2019.

Cosa significa? Che anche chi è in affitto, comodato d’uso, o convivente del proprietario di casa può tranquillamente accedere allo sconto fiscale. E questo include — grazie alla cessione del credito — anche chi è esentasse (ovvero ha redditi inferiori al minimo tassabile).

L’elenco è piuttosto onnicomprensivo. Possono infatti godere del credito fiscale dell’Ecobonus:

  • Persone fisiche
  • Esercenti arti e professioni
  • Associazioni di professionisti
  • Enti pubblici e privati non commerciali
  • Istituti autonomi per le case popolari e cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Titolari di reddito d’impresa, con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano per la propria attività imprenditoriale

Infine, è molto interessante sottolineare che l’Ecobonus si applica anche a chi sottoscrive contratti EPC (Energy Performance Contract) del tipo “Servizio Energia Plus”. Se non sai di cosa caspita stiamo parlando, non preoccuparti, ne parleremo presto: sono molto interessanti.

Adempimenti e burocrazia

Veniamo ora al punto dolente. La trafila burocratica per richiedere l’ambìto credito fiscale è tutt’altro che semplice, e il Decreto Crescita non è intervenuto in questo senso per andare incontro ai poveri contribuenti.

Cerchiamo qui di riassumere gli adempimenti necessari a richiederlo, ma specifichiamo subito che si tratta di indicazioni generiche. Conviene rivolgersi a un consulente, o a un’impresa che ti segua anche sulla parte burocratica: risparmierai tempo e non rischierai di sbagliare.

Step 1: Pagamento tramite bonifico parlante

  • Questo è obbligatorio per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa: l’unico meteodo di pagamento valido per l’ottenimento dell’Ecobonus 2019 è il bonifico bancario o postale “parlante”. Sotto ti spieghiamo di cosa si tratta.
  • Per i titolari di reddito d’impresa, il bonifico parlante non è obbligatorio, e si possono usare altri metodi di pagamento. Resta però obbligatorio conservare la documentazione delle spese effettuate per i lavori.

Il bonifico parlante è un servizio ormai offerto da tutte le banche (o quasi), anche sui relativi portali di online banking. Richiede la compilazione dell’esatta causale, con indicazione della legge di riferimento (per esempio “Lavori volti al risparmio energetico ai sensi art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n.296”). Quindi gli estremi (data e numero) della fattura a cui si riferisce il pagamento. Il nome, cognome e codice fiscale del beneficiario. Va poi indicata la partita IVA o codice fiscale del fornitore che stiamo pagando.

Complicato? Siamo solo all’inizio…

Step 2: Comunicazione a ENEA

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori è obbligatorio inviare comunicazione ufficiale all’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica (ENEA), indicando i dati anagrafici del beneficiario dell’Ecobonus, oltre alle informazioni richieste relative all’immobile e alla tipologia d’intervento.

Questa comunicazione si effettua online tramite uno strumento dedicato sul sito di ENEA, online dal 11 marzo di quest’anno.

E se pensi che sia finita…

Step 3: Comunicazione a Agenzia delle Entrate

Entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla fine dello svolgimento dei lavori, occorre inviare una comunicazione ufficiale anche a Agenzia Entrate. Questa comunicazione va effettuata dal contribuente beneficiario dello sconto, tramite uno strumento online disponibile sul portale dell’Agenzia a partire dal 16 ottobre 2019.

Ed ecco tutto (per ora) per quanto riguarda l’Ecobonus 2019, che combinato alla cessione del credito rappresenta a nostro avviso una fortissima opportunità di rilancio del mercato dell’efficienza energetica. Che nel nostro Paese, ahimè, fatica a decollare a causa della nostra titpica neofobia. Chissà se queste novità riusciranno a convincerci a fare del bene all’ambiente e al nostro portafogli.

Caro lettore: come avrai senz'altro capito, questo è un articolo di carattere divulgativo, e in quanto tale semplifica la materia trattata e potrebbe contenere inesattezze. Non sostituisce in alcun modo una consulenza commerciale o legale, e vuole soltanto fornire indicazioni di massima e spunti sull'argomento.
L'articolo è aggiornato all'28/08/2019.   

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