Rimborso IVA sulle accise, il modulo e la condanna Enel: ma è vero?
Hai sentito dire che Enel è stata condannata per aver applicato l’IVA sulle accise, e che puoi richiedere anche tu un rimborso sulle tue bollette degli ultimi 10 anni?
Probabile, se hai navigato in Internet ultimamente, visto che la notizia è circolata fino a diventare virale, e sono apparsi moduli e lettere da inviare a ENEL per chiedere rimborsi sulle proprie bollette.
Ti stai quindi probabilmente chiedendo se è vero, e soprattutto se puoi richiedere anche tu il rimborso dell’IVA. Per risponderti…
È vero…
… che sono state emesse, da parte di alcuni giudici di pace, sentenze di condanna nei confronti di Enel, richiamando il principio stabilito dalla Corte di Cassazione (sezioni unite, sentenza 3671/97) per cui, salvo deroga esplicita contenuta in una legge, non è mai possibile imporre un’imposta su un’altra imposta.
Ma purtroppo…
… in questo caso la legge che sancisce esplicitamente tale deroga c’è: si chiama Direttiva 2006/112/UE del 28 nov 2006, art 78, lettera (a), che novella l’Imposta sul Valore Aggiunto. E, come già ti raccontavamo nel nostro articolo Accidenti alle accise qualche mese fa, parla chiaro.
La legge europea dice che:
Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:
a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA
L’ENEL si attiene quindi alla legge quando applica l’IVA sulle accise. E — giusto per essere chiari — non è una cosa che fa solo ENEL: lo stesso fanno gli altri fornitori di energia elettrica italiani.
Una bolla di sapone, quindi? A noi di e! parrebbe di sì. La legge sembra giustificare questa pratica, per quanto illogica – l’applicazione di una tassa su un’altra tassa è quantomeno bizzarra. Ma “bizzarro” e “illegittimo” non sono la stessa cosa…
La Corte di Cassazione stessa scrive che:
[…] ai sensi degli artt. 1 e 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 ed in conformità all’art. 78, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, nella base imponibile dell’IVA rientrano tutti i costi sostenuti dal fornitore prima della cessione del bene (o della prestazione dei servizi), purché connessi con essa, inclusi le imposte che, come le accise (il cui prelievo costituisce un elemento del costo del prodotto venduto), lo Stato esige unicamente dal fornitore, in qualità di sostituto d’imposta, dato che quest’ultimo è autonomamente responsabile del pagamento delle stesse.”
(Cass. Civ. Sez. V Sentenza 03/10/2018, n. 24015 (rv. 651267-01).
In definitiva, ci tocca continuare a pagare l’IVA sulle accise?
Be’, sì… a meno che facciamo parte di alcune categorie particolari che godono di esenzioni o agevolazioni. Abbiamo parlato nell’articolo sulle accise dei casi in cui non si devono pagare le accise. Nei prossimi giorni, pubblicheremo un articolo simile proprio riguardo all’IVA.
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Caro lettore: come avrai senz'altro capito, questo è un articolo di carattere divulgativo, e in quanto tale semplifica la materia trattata e potrebbe contenere inesattezze. Non sostituisce in alcun modo una consulenza commerciale o legale, e vuole soltanto fornire indicazioni di massima e spunti sull'argomento.